Disagi da record a cui si aggiunge l’imminente sciopero di venerdì 9 febbraio, che coinvolgerà , secondo una stima di ItaliaRimborso, oltre 120mila passeggeri italiani che subiranno un disservizio per lo sciopero aereo.
Per lo sciopero di venerdì 9 febbraio, l’Enac ha specificato le fasce orarie di tutela per i passeggeri, previste dalle ore 7 alle 10 e dalle ore 18 alle 21. L’intero elenco è consultabile all’interno del sito web di Enac.
Le compagnie aeree hanno iniziato a cancellare con anticipo i voli coinvolti nello sciopero di venerdì 9 febbraio. I vettori aerei dovrebbero fornire assistenza, proponendo un volo alternativo al passeggero, così come previsto dal Regolamento Comunitario 261/2004. Ecco quindi che il viaggiatore si trova in una situazione di totale difficoltà .
In caso di sciopero aereo, il passeggero non ha diritto alla compensazione pecuniaria, ma può comprarsi a proprie spese un nuovo volo alternativo, anche con una compagnia aerea diversa rispetto a quella inizialmente scelta. Ciò avviene qualora il passeggero non venga adeguatamente riprotetto dal vettore aereo. Queste somme sborsate per via dello sciopero aerei possono essere rimborsate, così come le spese per qualsiasi altro mezzo di trasporto utilizzato per giungere alla destinazione inizialmente programmata, eventuali notti in hotel in più e pasti nei giorni in cui è stato provocato il disservizio aereo.
“Nei casi di scioperi – dice Felice D’Angelo, ceo di ItaliaRimborso – il passeggero può subire un ritardo o una cancellazione del volo. Il viaggiatore, qualora non riprotetto dal vettore aereo con un nuovo volo, può sicuramente sostituirsi alla compagnia aerea e sostenere tutte le spese per raggiungere la meta prefissata. In questo caso sarà poi possibile avviare un reclamo di rimborso, rivolgendosi direttamente al vettore aereo o ad un claim company”.
L’amministratore di ItaliaRimborso, che fornisce assistenza gratuita ai passeggeri, vittime dei disservizi aerei, chiarisce i diritti del viaggiatore in caso di sciopero: “Nei casi di sciopero, al passeggero non spetta la compensazione pecuniaria, prevista dal Regolamento Comunitario 261/2004, che va da 250 a 600 euro, ma solo ed esclusivamente il rimborso delle spese per raggiungere la meta”.
Ulteriori dettagli sul rimborso delle spese sostenute in riferimento allo sciopero aereo è possibile consultarle al seguente link: rimborso sciopero aerei.
Italia Rimborso Srl
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