http://www.lastampa.it/2017/05/10/italia/i-tuoi-diritti/divorzio-la-cassazione-cambia-i-parametri-per-lassegno-conta-lautosufficienza-economica-8EqYuXN1soWQIwg6QiDLeL/pagina.html
È «l’indipendenza o l’autosufficienza economica» dell’ex coniuge il parametro per stabilire l’assegno di divorzio, che ha «natura assistenziale». È il principio sancito dalla prima sezione civile della Cassazione che, con una sentenza depositata oggi, supera il precedente orientamento di giurisprudenza che collegava la misura dell’assegno al parametro del «tenore di vita matrimoniale».
Dopo «quasi 27 anni», la Corte ha ritenuto che il parametro del tenore di vita goduto durante il matrimonio non sia più un orientamento «attuale»: con la sentenza di divorzio, osserva la prima sezione civile, «il rapporto matrimoniale si estingue non solo sul piano personale ma anche economico-patrimoniale, sicché ogni riferimento a tale rapporto finisce illegittimamente con il ripristinarlo, sia pure limitatamente alla dimensione economica del tenore di vita matrimoniale in una indebita prospettiva di ultrattività del vincolo matrimoniale».
Dunque, secondo i supremi giudici, va individuato un «parametro diverso» nel «raggiungimento dell’indipendenza economica» di chi ha richiesto l’assegno divorzile: «Se è accertato che - si legge nella sentenza depositata oggi - è economicamente indipendente o effettivamente in grado di esserlo, non deve essergli riconosciuto tale diritto». I principali indici che la Cassazione individua per valutare l’indipendenza economica di un ex coniuge sono il «possesso» di redditi e di patrimonio mobiliare e immobiliare, le «capacità e possibilità effettive» di lavoro personale e «la stabile disponibilità» di un’abitazione.
«La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 11504/17 ha rivoluzionato il diritto di famiglia in tema di riconoscimento dell’assegno divorzile e dei criteri per la sua quantificazione. La Cassazione ha cambiato il criterio per riconoscere l’assegno al coniuge economicamente più debole e ha ritenuto che non sia più possibile valutare come parametro il tenore di vita dei coniugi goduto in costanza di matrimonio». Così in una nota Gian Ettore Gassani, presidente dell’associazione degli Avvocati Matrimonialisti Italiani.
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