Non versò l'Iva per pagare i dipendenti: assolto in Cassazione

ott 15, 2015 0 comments


Di Claudio Cartaldo
La Cassazione ha deciso: prima delle tasse, bisogna pensare agli stipendi ai dipendenti.
Soprattutto quando si è in difficoltà economica.
Il caso del mancato pagamento di circa 1 milione e 300mila euro di Iva da parte delleAcciaierie di Badia, ora potrebbe fare giurisprudenza. Un precedente che può cambiare e di molto il rapporto degli imprenditori con il fisco. Tiziano Dorio era il legale rappresentante della società che dava lavoro a circa 120 operai. 




Ora l'Acciaieria è fallita ma nel 2006 e 2007, quando era già in cattive acque, pur avendo dichiarato regolarmente l'Iva da pagare, non aveva poi saldato il dovuto. Il motivo? Oltre alla crisi, si era aggiunto l'adeguamento degli impianti. Per questo motivo aveva fatto una scelta: anteporre il pagamento degli arretrati ai dipendenti secondo gli accordi sindacali sottoscritti. Così non versò l'Iva.

Il giudice del Tribunale di Rovigo, Gilberto Stigliano Messuti, tempo fa, lo aveva assolto con una sentenza già importante. Ma ora la vicenda arriva ad un'altra svolta. Come riportailGazzettino, infatti, la terza sezione della Corte di Cassazione ha annullato con rinvio ad altra sezione la sentenza della Corte di appello di Venezia che aveva invece ribaltato il giudizio assolutorio, sostenendo che comunque fosse necessario pagare l'Iva. Secondo la Cassazione e secondo gli avvocati Giuseppe Pavan e Giovanni Caruso, invece, "in tema omesso versamento dell'imposta sul valore aggiunto, la giurisprudenza di legittimità ha ormai affermato il principio che la crisi di liquidità del debitore alla scadenza del termine fissato per il pagamento, può essere rilevante per escludere la colpevolezza, se venga dimostrato che il soggetto tenuto al pagamento aveva adottato tutte le iniziative per provvedere alla corresponsione del tributo". Insomma, "afronte dell'argomentato apprezzamento del giudice di primo grado in ordine all'assenza di dolo ed all'impossibilità di adempiere, unita alla valutazione dell'estraneità della crisi aziendale alle modalità gestorie dell'amministratore, la sentenza della Corte di appello qui impugnata si è limitata, con poche righe, a rovesciare il giudizio". Vista la mancanza di motivazioni nella condanna di secondo grado, i giudici di Cassazione hanno annullato la sentenza di secondo grado.

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