Redditometro 2013: le critiche di Adusbef
Ad avanzare questi dubbi di legittimità sul nuovo redditometro 2013 è stata l’Adusbef, l’associazione in difesa dei diritti dei consumatori che pone in luce come il nuovo redditometro viola gli articoli 3, 24 e 53 della Costituzione e dello Statuto dei diritti del contribuente.
Onere della prova a carico del contribuente? E’ sbagliato
Le critiche mosse al nuovo redditometro riguardano innanzitutto il fatto che pone a carico del cittadino contribuente l’onere della prova per discolparsi e giustificarsi da eventuali spese fatte eccedendo il reddito dichiarato del 20%. “In qualsiasi civiltà giuridica dovrebbe essere posto (l’onere della prova) in capo all’amministrazione pubblica, la quale dispone di strumenti invasivi e di accesso ai conti correnti bancari e postali, non c’entra nulla con la lotta all’evasione, assomigliando a uno strumento coercitivo teso a terrorizzare i contribuenti onesti piuttosto che gli evasori” sottolinea l’Adusbef. Il presidente Lannutti ha affermato che “Numerose pronunce consolidate di Cassazione (l’ultima n. 23/554 del 2012 depositata il 20 dicembre scorso), che fornisce nuovi chiarimenti sui controlli fiscali del nuovo redditometro, hanno stabilito che in merito al redditometro, è il Fisco a dover provare l’incoerenza del reddito in ordine alla presunzione semplice dell’accertamento sintetico, essendo lo stesso redditometro uno strumento di accertamento sintetico che permette al Fisco di formulare solo una presunzione semplice non una presunzione legale, e quindi non può scaricare l’onere della prova sulle spalle del contribuente, stabilendo la Corte che non è il contribuente a doversi difendere sulla base dell’accertamento da redditometro, come previsto dalla nuova legge, ma è il Fisco a dover provare l’incompatibilità del reddito dichiarato con spese effettuate e tenore di vita”. L’associazione in questione ricorda come la lotta all’evasione fiscale nel nostro sistema può già contare sui numerosi strumenti di cui dispone l’Agenzia delle Entrate e sulle nuove norme introdotte da Governo, dal controllo dei conti correnti bancari e postali ai vari archivi informatici in possesso del Fisco in base ai quali si possono incrociare i dati dichiarati e quelli relativi alle spese realmente sostenute, con gli stessi conti correnti bancari. “E’ solo un’inutile vessazione addossare l’onere della prova sulle spalle dei contribuenti, se l’amministrazione finanziaria già dispone tutte le informazioni.
Redditometro retroattivo
Altro profilo di incostituzionalità che presenta il nuovo redditometro 2013 concerne il fatto che il calcolo redditometro si effettua per redditi risalenti al 2009. L’articolo 1, primo comma, del decreto ministeriale sul redditometro 2013 afferma che le disposizioni ivi contenute trovano applicazione per la determinazione sintetica dei redditi e dei maggiori redditi relativi agli anni d’imposta a decorrere dal 2009. Ciò comporta la retroattività del nuovo strumento di accertamento sintetico del reddito delle persone fisiche, in contrasto con quanto affermato nell’articolo 3, primo comma, della legge n. 212/2000, in base al quale le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo.
Primi ricorsi contro il redditometro
Sulla base di questa critiche, l’associazione dei consumatori Adusbef ha dato mandato ai propri legali di impugnare il decreto ministeriale sul nuovo redditometro 2013, poiché affetto da rilevanti vizi di illegittimità , anche di ordine costituzionale, “che invece di contribuire alla lotta all’evasione e all’elusione fiscale” – afferma il Presidente – “ sta ottenendo l’effetto di un ulteriore risentimento dei contribuenti onesti, spesso perseguitati, verso il Fisco e un vero e proprio Stato di polizia fiscale”.
Fonte:http://www.investireoggi.it/fisco/redditometro-2013-illegittimo-parte-il-ricorso/#ixzz2IUtp4dU2
http://www.frontediliberazionedaibanchieri.it/article-redditometro-2013-illegitimo-parte-il-ricorso-114547324.html
http://www.informarexresistere.fr/2013/01/20/redditometro-2013-illegitimo-parte-il-ricorso/#axzz2Ic3Lv45x
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