A farmi ragionare sul significato della parola “permanente” è stato un video in cui la studiosa di economia e diritto Lidia Undiemi lanciava un appello al popolo italiano per impedire la costituzione di questo ente sovranazionale autonomo, indipendente e con poteri straordinari chiamato MES all’interno dell’Unione Europea (non sarebbe il primo, perché già abbiamo la Commissione, il Consiglio europeo e la banca centrale BCE). E così sono andato a leggermi il dossier in cui la dottoressa Undiemi con toni piuttosto allarmistici descriveva i pericoli della fondazione di questo MES e ho spulciato il testo completo del trattato che istituisce il Meccanismo Europeo di Stabilità, trovando in effetti parecchi motivi di preoccupazione (come sempre accade leggendo i documenti che provengono da questa istituzione monocratica, autoritaria e autoreferenziale chiamata Unione Europea, alla fine trovi molte più ombre che luci).
La parola “permanente” associata ad un’istituzione finanziaria mi ha fatto subito pensare al più importante ente giuridico che ha queste caratteristiche: la Banca. E in effetti il MES, a differenza dei precedenti fondi temporanei EFSM o EFSF che avevano una precisa scadenza, è una vera e propria banca sovranazionale(non centrale, perché non ha alcun potere di emissione della moneta, che rimane compito esclusivo e privilegiato della BCE), i cui soci azionisti sono i 17 paesi membri dell’eurozona, che con cadenza quinquennale avranno il compito di nominare ciascuno un rappresentante o governatore della banca (come avviene con il comitato esecutivo della BCE, i cui membri sono però soltanto 6, compreso il presidente Mario Draghi, e vengono nominati a turno in base ad accordi fra i vari governi nazionali). Ma andiamo con ordine, esaminando punto per punto le principali caratteristiche e funzioni di questa nuova banca europea.
1) Descrizione Generale
Il 17 dicembre 2010 il Consiglio europeo ha concordato sulla necessità per gli Stati membri della zona euro di istituire un meccanismo permanente di stabilità. Il presente meccanismo europeo di stabilità (MES) a partire dal 1 luglio 2012 sostituirà e assumerà il compito attualmente svolto dal Fondo europeo di stabilità finanziaria (EFSF) e dal meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (EFSM). Tuttavia i 17 paesi membri dell’eurozona potranno accedere al MES soltanto se prima avranno firmato il 1 marzo 2012 il Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell’unione economica e monetaria, più tristemente noto comeFiscal Compact (i tecnocrati europei sono ormai abituati ad utilizzare con i paesi membri questa snervante politica del “do ut des”: ovvero datemi una parte della vostra sovranità democratica e nazionale, così noi vi mettiamo a disposizione uno strumento per togliervene un’altra parte).
Inoltre per consentire l’integrazione del MES all’interno degli altri trattati europei, il 25 marzo 2011 il Consiglio presieduto da Herman Van Rompuy ha disposto la modifica dell’articolo 136 del “Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea” inserendo questo paragrafo: "Gli Stati membri la cui moneta è l’euro possono istituire un meccanismo di stabilità da attivare ove indispensabile per salvaguardare la stabilità dell'intera zona euro. La concessione di qualsiasi assistenza finanziaria necessaria nell’ambito del meccanismo sarà soggetta a una rigorosa condizionalità."
Vedremo in seguito cosa significa esattamente per ogni paese membro questa accettazione dellacondizionalità, ma la modifica dell’articolo 136 del trattato europeo comporta innanzitutto un obbligo di ratificada parte dei paesi membri e ogni stato potrà decidere autonomamente la metodologia di ratifica (referendum opercorso parlamentare) da adottare: avete dubbi sul modo in cui verrà ratificata questa modifica in Italia? Io no, nessuno. Nel silenzio più assoluto dei media e dei giornali mainstrem, questa modifica verrà approvata in parlamento, senza che nessuno si degni di spiegare al popolo italiano cosa significa in concreto la creazione di una nuova banca europea sovranazionale e permanente (qualcuno vi dirà che serve a difendere l’euro: ma siamo sicuri che dopo avere capito, vissuto e assistito alle sciagure che ha causato a parecchi popoli europei l’adozione di una moneta sbagliata, gli italiani siano ancora disposti a difendere l’euro?).
Il volume della capacità minima iniziale di finanziamento erogabile dal MES è fissato a 500 miliardi di euro, incluso l’accorpamento del fondo di salvataggio EFSF (la cui capacità doveva arrivare a 420 miliardi di euro, ma che di fatto non è mai stato operativo) e mentre l’adesione al MES dei 17 Stati membri della zona euro è vincolante (o con le buone o con le cattive dovranno aderire), la partecipazione degli altri 10 paesi dell’Unione Europea è su base volontaria (siamo quasi certi che nazioni ancora sovrane come Gran Bretagna e Svezia non faranno di certo le corse per accedere a questo nuovo pastrocchio burocratico dei tecnocrati europei, anzi gli inglesi si sono già chiamati fuori con largo anticipo rifiutando di firmare il Fiscal Compact).
Il MES coopererà strettamente con il Fondo monetario internazionale (FMI) nel fornire un sostegno alla stabilità finanziaria dell’eurozona e la partecipazione attiva del FMI sarà prevista sia a livello tecnico che finanziario. Anzi, lo Stato membro della zona euro che richiederà l’assistenza finanziaria dal MES dovrà rivolgere, ove possibile, richiesta analoga al FMI (in pratica il MES non vuole fare assolutamente concorrenza al FMI nella sua lucrosa attività di fornire prestiti ai disperati, proponendosi invece come suafiliale e ultimo avamposto in Europa).
In linea con la prassi del FMI, in casi eccezionali si prende in considerazione una forma adeguata e proporzionata di partecipazione del settore privato, soprattutto quando si tratta di finanziare programmi di aggiustamento macroeconomico (praticamente sempre perché abbiamo già visto che i problemi in Europa sono solo di tipo macroeconomico: quindi i privati possono entrare organicamente, e non solo come investitori esterni, nella fase di supporto creditizio ai vari stati, come sta accadendo in questi giorni in Grecia con il PSI, Private Sector Involvement).
In modo del tutto analogo ai prestiti del FMI, i capi di Stato o di governo sono costretti a concedere lo status di creditore privilegiato (seniority) ai prestiti del MES, pur accettando che lo status di creditore privilegiato del FMI prevalga su quello del MES (ubi maior minor cessat: se la casa madre vuole lucrare un po’ sulle spalle degli europei, la filiale deve mettersi da parte). Ciò significa che lo stato aderente al MES decide per tutto il periodo di durata del prestito di rinunciare al finanziamento dei mercati internazionali tramite l’emissione dei titoli di stato, perché nessun investitore sano di mente presterebbe i suoi soldi ad uno stato sapendo che il suo prestito verrebbe rimborsato sempre dopo quelli del FMI e del MES.
Il MES ha la propria sede e i propri uffici principali a Lussemburgo, ma può istituire un ufficio di collegamento a Bruxelles (il triangolo della morte: Bruxelles, Lussemburgo, Francoforte).
2) Governance
Al pari di una qualsiasi altra banca il MES sarà dotato di un consiglio dei governatori (equivalente al sindacato degli azionisti) e di un consiglio di amministrazione, nonché di un direttore generale e dell'altro personale ritenuto necessario.
Come abbiamo già detto i 17 governatori sono nominati direttamente dagli stati e dai governi dei paesi membri del MES e ogni governatore potrà a sua volta nominare “un amministratore e un amministratore supplente tra persone dotate di elevata competenza in campo economico e finanziario” (qui dobbiamo proprio incrociare le dita e fare gli scongiuri, perché avendo sperimentato e visto con i nostri occhi quanti geni e criminali della finanza girano a piede libero in Europa e nel mondo non c’è proprio da stare tranquilli).
Il consiglio dei governatori avrà anche il compito di nominare il direttore generale fra i candidati aventi la nazionalità di un membro del MES e il suo mandato sarà di cinque anni rinnovabile una sola volta. Il direttore generale decade comunque dalle sue funzioni qualora lo decida il consiglio dei governatori.
A differenza del consiglio dei governatori della BCE dove ogni paese rappresenta un voto (l’unico briciolo di democrazia rimasto nella banca centrale, a lungo contestato dai tedeschi e dai francesi), nel MES ilmeccanismo di voto è basato sulle quote di partecipazione al capitale sociale (questa volta la Germania si è fatta sentire di più), dato che per tutte le decisioni più importanti dei governatori o degli amministratori è necessaria la presenza di un quorum di due terzi dei membri aventi diritto di voto che rappresentino almeno idue terzi dei diritti voti. Il numero dei diritti di voto di ciascun paese membro del MES, rappresentato fisicamente dal governatore o dall’amministratore delegato, è pari al numero di quote versate e assegnate a tale membro sul totale del capitale (in altre parole chi ha messo più soldi, conta di più nelle votazioni).
E’ previsto anche un meccanismo di votazione d'urgenza nei casi in cui la Commissione europea o la BCE, in base ai loro elementi di informazione, concludano che è necessaria la concessione di un prestito o l'attuazione di assistenza finanziaria per un dato paese. Malgrado la creazione del MES sia stata resa indispensabile dalla latitanza della BCE in campo di politica monetaria e sostegno agli stati ex-sovrani, la banca centrale di Francoforte vuole avere un ruolo attivo nella gestione del MES e previa richiesta, i governatori della BCE potranno partecipare a tutte le riunioni o i consigli di amministrazione del MES (tranne quelle private e segrete, di cui parleremo dopo).
In caso di mancato pagamento, da parte di un paese membro del MES, di una rata del prestito da rimborsare o di una quota del capitale ancora da versare i governatori o gli amministratori di questo paese membro non potranno più esercitare i propri diritti di voto per l’intera durata di tale inadempienza (quindi se non paghi esci fuori dal giro che conta e visto il contesto di nuovi tecnocrati usurai di cui stiamo parlando, mi pare una direttiva più che legittima).
3) Capitale
Il valore complessivo del capitale sociale da versare da parte degli stati aderenti al MES, nell’arco di cinqueanni, è la bellezza di 700 miliardi di euro, mentre la prima rata annuale da versare subito cash all’atto della stipula del contratto è complessivamente di 80 miliardi di euro. Per l’Italia si traduce in un esborso di circa14,4 miliardi subito, entro il 1 luglio 2012, e 125 miliardi complessivi nell’arco di 5 anni (Allegato II del trattato, in fondo al documento).
Il modello di assegnazione delle quote e di contribuzione per la sottoscrizione del capitale autorizzato del MES è basato sul modello di sottoscrizione del capitale della BCE da parte delle banche centrali nazionali dei membri del MES (vedi Allegato I del trattato).
Praticamente se l’Italia vorrà essere tutelata e richiedere il supporto finanziario dalla banca MES tramite prestiti (quindi indebitarsi), dovrà prima indebitarsi per altra via o svenarsi, perché è indubbio che questi 125 miliardi o li chiede ai mercati tramite emissione di titoli di stato o li strappa in qualche modo dalle tasche degli italiani, a cui poi in teoria dovrebbero andare a finire i proventi del prestito. Detto in altre parole, ilmeccanismo del MES prevede soltanto queste due opzioni per ogni stato: prima il paese deve indebitarsiper avere poi un altro debito oppure toglie i soldi ai suoi cittadini per ridarglieli però indebitandosi (va bene che le ampiezze dei debiti e dei prestiti contratti possono essere diverse, ma nel meccanismo c’è sicuramente qualcosa che non torna dal punto di vista logico, soprattutto per i popoli che dovrebbero essere i fruitori finali di questi aiuti).
Ovviamente il primo pensiero che viene in mente è cosa succede negli altri paesi “normali” e sovrani che hanno ancora una loro banca centrale di emissione: quando il governo ha bisogno di soldi se li fa dare nuovi di “stampa” dalla banca centrale tramite il suo conto corrente oppure emette titoli di stato per raccattare i soldi dal mercato ed evitare di mettere ancora nuova moneta in circolazione. In teoria, quello che avrebbe dovuto fare la BCE fin dal primo giorno della sua fondazione e che non ha mai fatto, lasciando i paesi dell’eurozona in balia dei mercati e dei debiti. Ma andiamo avanti, perché le cose belle da scoprire sono ancora tante.
Nel caso in cui dovesse verificarsi una carenza di fondi nelle disponibilità del MES, il direttore generalepuò richiedere un rientro più rapido e accelerato del capitale da parte dei paesi membri rispetto alla scadenza della rata annuale, per “onorare la totalità dei pagamenti dovuti ai creditori alla scadenza prevista”. E i paesi membri del MES si “impegnano incondizionatamente e irrevocabilmente a versare il capitale richiesto dal direttore generale ai sensi del presente paragrafo entro sette giorni dal ricevimento della richiesta”.
A questo punto dobbiamo aprire una piccola parentesi. Abbiamo detto che la potenzialità minima iniziale di credito del MES sarà di 500 miliardi, di cui 80 miliardi saranno richiesti subito agli stati come capitale di rischio o di riserva e il resto sarà raccolto sul mercato tramite obbligazioni o altri strumenti finanziari. Ciò significa che inizialmente il MES funzionerà a leva con un rapporto minimo (fissato per decreto, articolo 41) fra capitale proprio e debiti contratti del 15% (ovvero una leva finanziaria di 7,6 volte il capitale proprio). Tuttavia se la quantità di denaro raccolto tramite l’indebitamento e quindi la leva finanziaria dovesse risultaresuperiore al valore previsto, il MES può richiedere subito e irrevocabilmente un aumento di capitale ai propri paesi azionisti.
Una tale eventualità è in effetti molto improbabile perché significa che le emissioni di obbligazioni e l’indebitamento del MES dovrebbero superare abbondantemente i 500 miliardi di euro nel giro di un anno, ma considerando l’enorme debito pubblico complessivo dei paesi dell’eurozona (guarda grafico sotto) a cui bisogna garantire copertura, allora non è da escludere che in tempi brevi l’esposizione del MES potrebbe pericolosamente superare i limiti consentiti dal trattato, richiedendo quindi il versamento anticipato delle quote.
Tabella n.1 ammontare dei debiti sovrani nella Ue e paesi detentori. (clicca per ingrandire) |
Se a questo aggiungiamo che il trattato prevede anche la possibilità di attivare il MES per fornire prestiti e assistenza finanziaria alle banche private dei paesi membri (“ricorrendo a prestiti con l'obiettivo specifico di ricapitalizzare le istituzioni finanziarie dello stesso paese membro”, articolo 15), allora la prospettiva cambia radicalmente, perché le banche europee (soprattutto francesi e tedesche, Credit Agricole, Societe Generale, Deutsche Bank, Commerzank), sono quelle che hanno un maggiore rapporto di indebitamento rispetto ai parametri patrimoniali previsti dagli accordi di Basilea 3 (guarda più sotto Tabella n.2 delle banche mondiali che utilizzano una maggiore leva finanziaria, rapporto fra debiti e capitale proprio, per fare prestiti e investimenti). Quindi il rischio che il MES possa attivarsi per fare operazioni di ricapitalizzazione e salvataggio straordinario delle banche private, richiedendo il versamento anticipato delle quote, aumenta considerevolmente.
Tuttavia questa anomala banca sovranazionale chiamata MES, non avendo una propria banca centrale di riferimento (non è previsto il supporto finanziario diretto da parte della BCE), nei casi di emergenza richiede subito l’intervento dei propri paesi membri “azionisti”, che in pratica fungono da vera e propria “banca centrale” di ultima istanza per il MES. Quindi i cittadini, i popoli, gli stati europei saranno legati in modo indissolubile alle sorti finanziarie del MES e verranno “incondizionatamente”, chiamati a versare soldi al MES ogni qualvolta quest’ultimo si troverà con l’acqua alla gola, in tempi ridottissimi (7 giorni).
Tabella n.2: la leva finanziaria del sistema bancario (clicca per ingrandire) |
Capite bene che un rapporto di dipendenza così severo con un ente finanziario sovranazionale esterno può comportare gravi disagi di liquidità per uno stato, soprattutto per uno stato come l’Italia che ha già le sue belle gatte da pelare con debiti in scadenza e spesa corrente da finanziare. Qualunque statista sano di mente non accetterebbe mai condizioni di adesione così vessatorie (eccetto Mario Monti che accetterà invece a scatola chiusa perché ormai sappiamo che lui fa parte della casta dei “fulminati”), anche perché nel caso in cui l’Italia dovesse un giorno chiedere un prestito al MES potrebbe trovarsi nella sgradevole condizione di dover pagare da una parte la rata del prestito (con i relativi interessi) e dall’altra la quota anticipata di capitale ancora da versare. Una doppia fregatura.
4) Prestiti e operatività
Il MES non agisce soltanto fornendo prestiti strutturati agli stati in difficoltà ma può direttamente adottare disposizioni per l’acquisto dei titoli di stato emessi sul mercato primario da un paese membro, qualora la totalità o parte dei titoli collocati nelle aste dovessero andare invenduti. Quindi il MES rappresenta per gli stati membri un vero e proprio prestatore di ultima istanza, sopperendo alla mancanza di un ente finanziario simile nell’eurozona perché come purtroppo già sappiamo la BCE (nonostante gli appelli unanimi a cambiare il suo statuto da parte di tutti i maggiori osservatori ed economisti internazionali ed europei) non svolge questo compito.
Ma, come abbiamo visto sopra, gli stati sono a loro volta i prestatori di ultima istanza del MES, quindi non è escluso che la scarsa lungimiranza e sperimentata incompetenza dei tecnocrati europei possa presto far entrare di nuovo tutta l’eurozona in una spirale viziosa e illogica capace di fare accartocciare ed implodere tutto il meccanismo (ricordiamo che questi geniali tecnocrati sono gli stessi che non hanno saputo prevedere gli evidenti squilibri macroeconomici dei flussi commerciali nell’eurozona, descritti in questo articolo).
La volontà della BCE di togliersi di dosso il peso dei debiti pubblici europei e di abbandonare tutta l’eurozona al suo destino si vede anche nel successivo articolo in cui viene chiarito che il MES può agire e acquistare sui mercati secondari titoli di stato già emessi e circolanti di un paese membro, per evitare il contagio e contrastare la speculazione finanziaria. In questo modo la BCE non sarebbe più costretta ad acquistare titoli di stato per fare abbassare gli spread, lasciando in pratica che questi titoli vengano riacquistati dagli stessi stati attraverso il MES (altro elemento di grande ambiguità e irrazionalità).
Nel concedere un sostegno alla stabilità, il MES persegue la completa copertura dei costi operativi e di finanziamento ed è autorizzato a ricercare un margine adeguato di profitto, tramite la procedura difissazione dei tassi di interesse che può essere rivista liberamente dal consiglio dei governatori (anche qui un’eccessiva concessione di operatività ad un ente che nasce con fondi statali e ha obiettivi di sussidiarietà e assistenza). In casi eccezionali e ove possibile, eventuali utili e dividendi sono distribuiti in proporzione agli apporti di capitale versato (Germania, Francia e Italia sono avvantaggiate, ma i casi previsti dal trattato sono veramente eccezionali e improbabili).
Come abbiamo già accennato, nella realizzazione del suo obiettivo il MES è autorizzato ad indebitarsi sui mercati dei capitali con banche, istituzioni finanziarie o altri soggetti o istituzioni, tramite il collocamento di propri titoli obbligazionari o altri strumenti finanziari (quindi via libera all’acquisto di obbligazioni e titoli MES da parte di banche private, società di investimento, fondi comuni, hedge funds e si ripartirà come sempre con un altro giro di speculazioni finanziarie su questi nuovi titoli, con società di rating e tutto il resto. Come dire, chiudiamo per un po’ la giostra sui titoli di stato e apriamo quella delle obbligazioni e degli altri strumenti finanziari del MES. Cambia il nome ma non la sostanza).
5) Immunità e privilegi
Questa è sicuramente la parte più inquietante e oscura dell’intero trattato, perché al fine di consentire al MES di realizzare i suoi obiettivi, allo stesso sono conferiti nel territorio di ogni suo paese membro una serie sproporzionata di privilegi e di immunità, che devono sicuramente fare riflettere. Infatti sappiamo già che questi enti sovranazionali hanno l’abitudine di entrare in sordina e nell’indifferenza più assoluta dell’opinione pubblica nelle strutture democratiche di uno stato diventando poi gli unici sovrani (vedi FMI, Banca Mondiale e Unione Europea nel suo complesso, i cui organi direttivi ed esecutivi, Commissione e Consiglio, non sono legittimati da alcun voto democratico e popolare, eppure ci comandano a bacchetta). Vediamo brevemente, in un rapido elenco, quali sono questi privilegi e immunità:
# I beni, le disponibilità e le proprietà del MES, ovunque si trovino e da chiunque siano detenute, godono dell’immunità da ogni forma di giurisdizione.
# I beni, le disponibilità e le proprietà del MES non possono essere oggetto di perquisizione, sequestro,confisca, esproprio e di qualsiasi altra forma di sequestro o pignoramento derivanti da azioni esecutive, giudiziarie, amministrative o normative (cosa? L’abitazione in cui vive un normale cittadino può essere espropriata in qualsiasi momento, mentre le proprietà acquisite dal MES magari tramite un’attività creditizia quantomeno ambigua, no?).
# I beni, le disponibilità e le proprietà del MES sono esenti da restrizioni, regolamentazioni, controlli emoratorie di ogni genere.
# Gli archivi del MES e tutti i documenti appartenenti al MES o da esso detenuti sono inviolabili.
# I locali del MES sono inviolabili.
# Gli Stati aderenti al MES riservano alle comunicazioni ufficiali del MES lo stesso trattamento riservatoalle comunicazioni ufficiali di un paese membro del MES.
# Il MES è esente da obblighi di autorizzazione o di licenza applicabili agli enti creditizi, ai prestatori di servizi di investimento o ad altre entità soggette ad autorizzazione o licenza o regolamentate secondo la legislazione applicabile in ciascuno dei suoi membri.
# I membri o gli ex membri del consiglio dei governatori e del consiglio di amministrazione e il personale che lavora, o ha lavorato, per o in rapporto con il MES sono tenuti a non rivelare le informazioni protette dal segreto professionale (cosa avranno mai da dirsi di così segreto? In fondo sono informazioni pubbliche riguardanti i nostri stati, no?)
# Essi sono tenuti, anche dopo la cessazione delle loro funzioni, a non divulgare informazioni che per loro natura sono protette dal segreto professionale (come sopra, il segreto professionale va bene per un operatore finanziario che lavora per i privati, ma non per chi lavora per un ente pubblico e statale).
# Nell'interesse del MES, i governatori, gli amministratori, il direttore generale e gli altri membri del personale godono dell’immunità di giurisdizione per gli atti da loro compiuti nell'esercizio ufficiale delle loro funzioni e godono dell’inviolabilità per tutti gli atti scritti e documenti ufficiali redatti.
# Il direttore generale può revocare l’immunità di qualsiasi membro del personale del MES, eccetto se stesso.
# Nell’ambito delle sue attività istituzionali, il MES, i suoi attivi, le sue entrate, i suoi beni nonché le operazioni e transazioni autorizzate dal presente trattato sono esenti da qualsiasi imposta diretta.
# I membri del MES adottano, se del caso, le opportune disposizioni per condonare o rimborsare l’importo delle imposte indirette (a loro totale discrezione decidono se pagare le tasse).
# I beni importati dal MES necessari all’assolvimento delle sue funzioni istituzionali sono esenti da ogni dazio e imposta all’importazione e da ogni divieto e restrizione all’importazione.
# Il personale del MES è soggetto all'applicazione di un’imposta interna sugli stipendi, salari e sugli emolumenti corrisposti dal MES, che sono quindi esenti dall’imposta nazionale sul reddito.
# Nessuna imposta di qualsivoglia natura è applicata a chiunque detenga le obbligazioni o i titoli emessi dal MES, compresi i relativi interessi o dividendi.
# Il consiglio dei governatori decide su qualsiasi controversia tra il MES e i suoi paesi membri, o tra i membri del MES, in relazione all’interpretazione e all’applicazione del presente trattato, compresa qualsiasi controversia sulla compatibilità delle decisioni adottate dal MES con il presente trattato.
# Se un paese membro del MES contesta la decisione del consiglio dei governatori, la controversia è sottoposta alla Corte di giustizia dell’Unione europea. La sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea è vincolante per le parti in causa, che adottano le necessarie misure per conformarvisi entro il periodo stabilito dalla Corte (la giurisdizione e lo stato di diritto nazionale vengono quindi annullati nei rapporti con il MES, altra cessione di sovranità impressionante).
Un’ultima considerazione, perché dopo avere visto quale sarà la vera natura e finalità di questo MES, non credo sia necessario aggiungere altro. Vista l’abbondanza di istituzioni sovranazionali e non democraticamente elette in Europa, era proprio così urgente e opportuno costringere i cittadini europei a pagare di tasca propria per finanziare un ente giuridico che finirà poi per spadroneggiare ed espropriarli di un’altra bella fetta di sovranità democratica? Non credono i tecnocrati europei di stare tirando troppo la corda e che questa corda alla fine si spezzerà?
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